REGOLAMENTO DELL’OSSERVATORIO DI MONTE ROMANO
PREMESSE
ART.1
È costituito in località Monte Romano, presso il Podere “La Pianta”, un Osservatorio Astronomico Sociale, saltuariamente aperto al pubblico.
L’Osservatorio Astronomico di Monte Romano costituisce integrante dell’associazione culturale Gruppo Astrofili Antares essendo stato realizzato per volontà della stessa ad opera dei propri associati ed utilizzando i fondi raccolti per il conseguimento degli scopi sociali stabiliti e regolati dallo statuto dell’associazione.
ART.2
La struttura e le attività da svolgere devono rispondere con coerenza al conseguimento degli scopi sociali del Gruppo Astrofili Antares ed in particolare alle esigenze di studio e ricerca dei propri associati, lasciando il giusto e necessario spazio all’attività di divulgazione da offrire alla popolazione interessata privilegiando le strutture scolastiche e gli enti locali ed in particolare quelli convenzionati con il Gruppo Astrofili.
ART.3
L’Osservatorio è vincolato dallo Statuto Sociale, dal Contratto di Affitto del terreno e dalle Convenzioni stipulate dall’Associazione per la gestione e la manutenzione della struttura.
ART.4
Ogni forma di programmazione di attività e quant’altro concerne la verifica e l’applicazione di questo regolamento sono di competenza del consiglio direttivo il quale deve provvedere a tutte le esigenze organizzative a seconda dei casi operando nel rispetto della volontà espressa dall’assemblea dei soci per mezzo del proprio statuto e dei regolamenti approvati.
ART.5
All’interno dell’osservatorio è severamente vietato fumare. I soci sono resi garanti del pieno rispetto di questa disposizione. I contravventori devono essere cortesemente invitati ad uscire dai locali fino al termine delle proprie esigenze. Il fumo danneggia l’ambiente interno e le strumentazioni depositando una patina di polveri fastidiosa e maleodorante che è preferibile evitare di produrre o dover rimediare. Il divieto deve essere ribadito dalla presenza di opportuna segnaletica all’ingresso e dall’interno dei locali. Il divieto deve essere ribadito dalla presenza di ooprtuna segnaletica all’ingresso ed all’interno dei locali.
ACCESSO
ART.6
L’accesso alla struttura deve essere garantito dall’assemblea dei soci mediante la nomina di responsabili ufficiali, in possesso delle chiavi della struttura, in assenza dei quali non è possibile l’utilizzo della strumentazione scientifica. Per la nomina è da tenere nella massima considerazione la disponibilità, la reperibilità nonché l’esperienza e/o preparazione dei candidati.
ART.7
L’accesso in cupola è riservato al personale addetto alle attività ed in ogni caso solo in presenza di almeno uno dei responsabili. Eventuali visitatori possono accedere, a piccoli gruppi, nei locali operativi su responsabilità dell’accompagnatore, dietro consenso del personale impiegato nel settore.
SERATE APERTE AL PUBBLICO
ART.8
Le serate aperte al pubblico devono considerarsi tali solo in presenza di un numero di partecipanti superiore a 10 persone. In tali occasioni la Sala Panoramica attrezzata deve essere opportunamente organizzata in modo da consentire l’ottimale accoglimento del pubblico. Le serate devono essere opportunamente preventivate al fine di consentire la corretta organizzazione logistica del personale addetto alla struttura.
SOCI GARANTI
ART.9
I soci che si sono resi espressamente garanti della struttura, del reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione dell’intera struttura e della solvibilità dell’associazione hanno alcuni privilegi espressamente accordati dall’assemblea dei soci:
A) Hanno diritto di possedere copia delle chiavi di accesso hardware e software dell’intera struttura e di farvi accedere, sotto loro diretta responsabilità, persone estranee all’associazione
B) Possono svolgere attività personali con la strumentazione a disposizione alla condizione di essere opportunamente preparati e abilitati all’uso delle stesse. Tali attività sono autorizzate solo se rispettano il criterio di non interferenza con le attività programmate a livello sociale e/o pubblico.
C) Non possono essere estromessi dalla struttura e dai loro privilegi salvo i casi in cui si rendessero colpevoli di gravissime violazioni dello statuto e dei regolamenti sociali corrispondenti anche al danneggiamento delle proprietà dell’associazione.
D) Ogni provvedimento riguardante i soci garanti dev’essere formulato e sancito dall’assemblea dei soci, nel pieno rispetto dell’impegno e delle attività svolte dal soggetto in questione.
E) Il mancato pagamento della quota sociale non comporta la decadenza dei diritti acquisiti.
ATTIVITÀ IN OSSERVATORIO
ART.10
Eventi astronomici e ricerche di importanza rilevante avranno la precedenza sulle altre attività preventivate, le quali dovranno essere rinviate o svolte in forma ridotta a seconda dei casi e delle opportunità da valutare ogni qualvolta se ne verifichi l’esigenza.
ART.11
Le attività divulgative prevedono lapossibilità di assistere a fasi di ricerche o all’attività in cupola a condizione di non recare disturbo al personale impegnato e seguendo le operazioni dalla Sala Panoramica per quanto possibile.
ART.12
L’uso della strumentazione è consentito solo ed esclusivamente ai soci che avranno usufruito dell’opportuna ed apposita preparazione tecnica ad opera dei responsabili dell’Osservatorio i quali dovranno comunicarne i nominativi al consiglio direttivo e all’assemblea dei soci. In caso contrario dovrà essere presente un responsabile e/o altra persona abilitata.
Integrazione n°1 al regolamento
Data 17-9-2001
Con la presente informo formalmente il Presidente dell’Associazione Astrofili Antares (Sig. Villa Mirco) e i membri del Consiglio Direttivo (sig.ri Baldini Roberto, Ballardini Franco, Bezzi Enrico, Contoli Gabriele, Mecati Daniele e Pozzi Luigi) delle disposizioni inerenti alle modalità d’accesso all’osservatorio astronomico di Monteromano.
1) Copie delle chiavi
1.1) Le chiavi della sbarra d’acceso al piazzale possono essere consegnate a tutti quei soci che ne fanno richiesta (possibilmente scritta per documentazione). Questo al fine di permettere l’utilizzo del piazzale avendo propria strumentazione. I soci in possesso delle chiavi della sbarra di accesso si impegnano formalmente a rispettare i confini del piazzale e a provvedere alla chiusura della sbarra all’uscita.
1.2) Le chiavi d’accesso alla specola possono essere assegnate a quei soci che ne fanno richiesta scritta al Direttore dell’Osservatorio. Il Direttore provvederà a vagliare le domande dei candidati e a rilasciare le eventuali autorizzazioni come previsto da statuto e regolamento dell’osservatorio vigente. In qualsiasi caso è fatto assoluto divieto a tutti(Direttore incluso) di cedere le proprie chiavi a terzi che non hanno avuto l’autorizzazione scritta dal Direttore dell’Osservatorio.
1.3) I soci garanti possono avere una propria copia personale delle chiavi come prevede il regolamento dell’Osservatorio vigente ma ricordo che l’utilizzo dello stesso è subordinato alle attività programmate e/o comunicate dal/al Direttore dell’Osservatorio. Anche per i soci garanti vale l’assoluto divieto di cedere a terzi la propria copia di chiavi come precisato al punto precedente.
1.4) Al momento attuale la lista dei soci autorizzati a detenere il possesso delle chiavi della struttura è la seguente (incluso il Direttore):
- Montanari Enrico
- Baldini Roberto
- Ballardini Franco
- Bezzi Enrico
- Mecati Daniele
- Pozzi Luigi
- Laghi Leonardo
Qualora esistano ulteriori copie affidate ad altre persone non incluse in questa lista è preciso dovere ed obbligo di chi ne fosse a conoscenza di eseguire immediata comunicazione al Direttore per gli opportuni accertamenti. In caso di esplicita elusione della presente disposizione sarà dovere del Direttore di adottare le disposizioni disciplinari presenti per statuto e regolamento.