Il Gruppo Astrofili Antares di Romagna è un’ associazione scientifica e culturale senza scopi di lucro per lo studio la ricerca e la divulgazione delle scienze astronomiche ed affini, fondato nel 1982 con sede a Cotignola e operativo anche presso il proprio Osservatorio Astronomico di Monteromano (Brisighella-RA) ed anche l’Osservatorio Astronomico “G.Roccati” del Liceo di Lugo di Romagna.

 

 

STATUTO   SOCIALE 

Titolo 1 –  Costituzione, denominazione e finalità
Art.1.  E’ costituita, fra gli appassionati delle scienze astronomiche,  una  associazione  culturale  apartitica  ed aconfessionale denominata GRUPPO ASTROFILI ANTARES con sede nel Comune di Cotignola – Ravenna.
Art. 2. L’Associazione ha finalità esclusivamente culturali e  non ha scopi di lucro. Eventuali utili derivanti da attivita’ promozionali e/o di servizio agli associati andranno destinati totalmente al conseguimento delle finalita’ di seguito citate.
Scopi dell’Associazione sono:  la riunione, il collegamento e la collaborazione tra i membri aderenti, la diffusione e la divulgazione delle  scienze astronomiche, l’incentivazione ed il miglioramento degli studi e delle ricerche nel settore.
Art. 3.  L’Associazione intende conseguire tali fini mediante letture, consulenze, mostre e convegni, istituzione di una Biblioteca Sociale, cercando e mantenendo relazioni con istituti similari, realizzando e gestendo  strutture ed iniziative motivate e coerenti con l’Art. 2 del presente Statuto.

Durata
La durata dell’associazione è illimitata.

Titolo 2 – Risorse Economiche

 

Art. 4. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili  acquistati o realizzati con i fondi sociali o donati all’Associazione da terzi. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attivita’ da:
a) Quote sociali;
b) Oblazioni o Contributi dei soci o di terzi;
c) Contributi ricevuti da Enti ed Istituzioni Pubbliche;
d) Donazioni e lasciti testamentari;
e) Entrate derivanti da servizi agli associati;
f) Entrate derivanti da iniziative promozionali.
Art. 5. L’insieme delle risorse costituisce il Fondo Comune che in nessun caso potra’ essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento. Fa fronte principalmente alle passività ordinarie di gestione. Il restante viene utilizzato per spese ed acquisti deliberati durante le Assemblee ordinarie e straordinarie.
L’Esercizio Finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni Esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

Titolo 3- I Soci
Art. 6. Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell’associazione qualsiasi persona, ente o sodalizio che ne facciano richiesta accettando il presente Statuto ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi in esso indicati, astenendosi da ogni attivita’ e comportamento contrari agli interessi morali e materiali del Gruppo.

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci
Art. 7. Il  Gruppo  Astrofili ANTARES si  compone  di:
a) Soci Ordinari
b) Soci Sostenitori
c) Soci Onorari
d) Soci Semplici
e) Soci Garanti
I ragazzi di eta’ compresa fino ai 15 anni possono essere iscritti in un’apposita Sezione Giovanile senza pagamento della quota sociale. I ragazzi di eta’ dai 15 ai 17 anni possono essere iscritti in qualita’ di Socio Semplice.
La  nomina  dei  Soci  deve  sempre essere  ratificata  dall’Assemblea  dei  Soci.

Iscrizione ed Ammissione
Art. 8.  Per  ottenere l’iscrizione a Socio ordinariosostenitore o semplice, l’interessato dovrà presentare al Segretario dell’Associazione la richiesta di iscrizione compilata in ogni sua parte, così come è predisposta in forma prestampata autorizzando esplicitamente la tenuta e l’utilizzo dei propri dati anagrafici ai fini della corretta gestione dell’associazione nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Qualora la richiesta venisse eseguita  da un gruppo, associazione od ente, la scheda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal suo legittimo rappresentante.
I Soci minori di anni 18 devono allegare alla scheda di iscrizione l’autorizzazione scritta del loro legittimo tutore.
La presentazione delle domande di ammissione presuppone la conoscenza  e l’accettazione del presente Statuto e l’impegno ad astenersi da ogni  attività  o comportamento contrari agli interessi morali e materiali del Gruppo Astrofili Antares.
L’ammissione a Socio avviene tacitamente con il rilascio della tessera associativa e/o del pagamento della Quota Sociale.
Art. 9. Il Segretario darà comunicazione al C.D. (Consiglio Direttivo) dell’avvenuta iscrizione, la quale dovrà intendersi accettata con la forma: salvo ratifica dell’Assemblea dei Soci (s.r.A.S.).
Art.10. In caso di rifiuto di ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci, quest’ultima è obbligata ad addurre i motivi di tale decisione per iscritto ed alla restituzione della quota sociale gia’ incassata.
Quota sociale
Art.11. I Soci sono tenuti al pagamento periodico di una quota sociale. L’Assemblea dei Soci stabilisce annualmente le modalità ed i criteri di applicazione delle quote sociali in base al preventivo presentato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea medesima.
I nuovi Soci pagheranno, eventualmente, al momento dell’iscrizione una tassa di ammissione come stabilito dall’Art.11, nel caso in cui ne esistano i requisiti di opportunità e/o necessità secondo quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci.
L’anno sociale corrisponde a quello finanziario e solare (1 gennaio/31 dicembre). I rinnovi delle quote sociali dovranno essere versati entro il 31 Gennaio di ogni nuovo anno. Oltre tale data sarà compito del Tesoriere sollecitare i ritardatari.
Art.12. Il pagamento della quota di Socio dà diritto al ricevimento delle pubblicazioni informative interne (Bollettino sociale, circolari interne) edite nel periodo sociale a cui essa si riferisce, alla partecipazione alle Assemblee, al voto ed alle attivita’ e manifestazioni dell’Associazione.
Il Socio Sostenitore versa una quota superiore, pur avendo gli stessi diritti del Socio Ordinario, ma non è tenuto a partecipare alle attività sociali pur conservando il diritto di essere informato delle stesse.
Il  Socio Onorario gode dell’esenzione dall’obbligo di versare ogni tipo di quota sociale e  possiede il diritto di voto. I Soci Onorari che provvedono a effettuare il versamento della quota sociale assumono, secondariamente, anche la qualifica di sostenitori (Socio Onorario/Sostenitore).
Soci Semplici, sono soggetti agli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari, e sono tenuti al pagamento di una quota sociale ridotta o nulla come stabilito dall’Assemblea dei Soci.
Art.13. La qualifica di Socio Garante (finanziario) viene assegnata dietro presentazione di domanda motivata all’Assemblea dei  Soci, la quale stabilira’ se esistono requisiti e condizioni che giustifichino la richiesta. L’esito sara’ sancito da una comunicazione scritta.
 
Diritti e Doveri dei Soci
Art.14. I Soci godono di tutti i diritti ed i privilegi riconosciuti dall’Assemblea dei Soci ed indicati nel presente Statuto. Ogni Socio in regola con l’iscrizione ed il versamento della quota associativa del periodo in corso, ha diritto al voto deliberativo e  consultivo in ogni assemblea dell’Associazione.  Hanno il diritto di prendere parte agli studi ed ai lavori intrapresi dal Gruppo nel suo ambito e di partecipare o farsi rappresentare a tutte le assemblee e manifestazioni in genere, anche per mezzo di propri delegati.
Le associazioni, gruppi od enti hanno diritto ad un solo voto ciascuno ed hanno la facoltà di farsi rappresentare da una delegazione ufficiale, composta da una o più persone, allo scopo di sottoporre problemi o proposte di interesse generale.
Art.15.I soci si impegnano a non svolgere attività e propaganda politica di sorta nell’ambito dell’associazione.
I Soci non possono vantare diritti personali nei confronti dei fondi sociali, cespiti di proprietà del Gruppo o altra parte del patrimonio sociale.
Art.16. Ogni membro aderente al Gruppo Astrofili Antares ha l’obbligo di osservare fedelmente le norme statutarie ed eventuali regolamenti stabiliti dall’Assemblea dei Soci, nonché di collaborare e contribuire al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. Ha altresì il dovere di presenziare alle  assemblee e di apportarvi la propria costruttiva opera ed esperienza.
Art.17. Tutti i Soci aventi diritto al voto possono, se in regola con i  requisiti di iscrizione da almeno 2 anni effettivi e maggiorenni, ricoprire cariche sociali.

Decadenza da Socio
Art. 18. La qualifica di Socio si perde per:
a) Dimissioni: esse devono essere notificate per iscritto al Presidente  della Associazione entro il 15 dicembre; diversamente il Socio sara’ ritenuto confermato automaticamente per l’anno seguente.
b) Recesso: la facoltà di recesso potra’ essere esercitata in caso di dissenso dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto e del tipo di associazione e secondo l’Art. 2526 del Codice Civile.
c) Espulsione: quando il Socio si rende responsabile di gravi manchevolezze che comportano danni morali o materiali all’Associazione. Comportamenti contrastanti con gli scopi dell’associazione rientrano tra i casi piu’ gravi. Prima di procedere all’espulsione del Socio devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli  vengono mossi consentendo facolta’ di replica.
d) Morosità: quando il Socio rimanga insolvente oltre il termine fissato nel sollecito scritto del Segretario del Gruppo, inviato su mandato dell’Assemblea dei Soci, decade di diritto e senza ulteriore avviso.
e) Decesso.
La decadenza da Socio non dà diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi  titolo versate e non dispensa dal pagamento di eventuali debiti contratti in precedenza con l’Associazione.
Art.19. A carico del Socio che tenga un contegno in contrasto con le norme della buona educazione e della convivenza o che incorra in infrazioni allo Statuto, il C.D. prenderà provvedimenti disciplinari tempestivi ed a valore immediato, quali sono il richiamo o l’espulsione, a seconda della gravità del caso. I provvedimenti dovranno successivamente essere ratificati dall’Assemblea dei Soci entro 60 giorni dalla notifica, contrariamente decadranno. 

Titolo 4 – Ordinamento Interno

 

Organi dell’Associazione
Art.20. Il Gruppo Astrofili Antares è retto da organi collegiali e individuali.
Sono organi collegiali:
1) L’Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo (C.D.)
3) Il Comitato di Gestione dell’Osservatorio Astronomico.
4) Il Collegio dei Revisori
Sono organi individuali:
Il Presidente dell’Associazione;
Il Vicepresidente del’Associazione;
Il Segretario dell’Associazione;
Il Tesoriere dell’Associazione;
Il Direttore dell’ Osservatorio Astronomico;
I Consiglieri del C.D.;
I Probiviri;
Il Coordinatore Unico.
Ognuno  svolge i compiti che gli sono propri secondo quanto indicato nel  presente Statuto o da eventuale regolamento stabilito dall’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea dei Soci
Art.21. L’Assemblea dei Soci è l’organo costitutivo, legislativo e sovrano dell’Associazione ed ha ogni potere deliberativo.
Art.22. L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno  per  convocazione del Presidente del Gruppo, del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci in regola con il versamento della quota associativa.
L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione in prima convocazione e deve essere inviato almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
Le riunioni in prima convocazione sono valide con la partecipazione della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Nel caso di insufficiente numero dei presenti sara’ effettuata una seconda convocazione. L’Assemblea in seconda convocazione deve essere convocata almeno 24 ore dopo la prima ed è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto salvo nei casi previsti dallo Statuto.

Modalità di svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea viene aperta dal Presidente del Gruppo.
All’apertura si procede alla nomina di un Presidente di Assemblea al quale spettano i seguenti compiti:
1) Accertare la validità dell’Assemblea in funzione delle disposizioni indicate nel presente statuto;
2) Designare un Segretario di Assemblea che lo aiuti nei lavori e proceda alla redazione del verbale della riunione;
3) Dirigere i lavori assembleari;
4) Regolamentare gli interventi e i dibattiti per precedenza e durata;
5) In caso di votazioni provvederà alla nomina degli scrutatori.
La discussione dei problemi potra’ avvenire in sede di Assemblea o attraverso  apposite commissioni  nominate dall’Assemblea stessa. L’operato di tali commissioni dovra’ comunque essere ratificato sempre ed immancabilmente dall’Assemblea.

Deleghe di rappresentanza
Ogni Socio puo’ farsi rappresentare per delega da un altro Socio dell’Associazione. Non è ammessa più di una delega per latore. Questi cumula il proprio voto a quello del Socio delegante. Tutte le deleghe pervenute, indipendentemente dal latore delle stesse, potranno essere considerate valide ai fini del conteggio delle presenze per il regolare svolgimento dell’Assemblea mentre in caso di votazioni varra’ quanto gia’ stabilito.

Preferenze e indicazioni di voto
Le preferenze per le elezioni dei componenti del C.D. potranno essere inviate per posta al Presidente in carica il quale provvedera’ ad esporle in fase di assemblea. Tali atti dovranno essere in forma scritta esplicita ed autografa specificando la carica proposta a fianco di ogni nominativo indicato.

Poteri dell’Assemblea
Art.23. Spetta all’Assemblea dei Soci:
a) Eleggere il Presidente dell’Assemblea e su designazione di questi, il Segretario dell’Assemblea;
b) Determinare gli interessi morali e materiali da sostenere e tutelare per la  generalità dei Soci;
c) Fissare le direttive generali che i vari organi del Gruppo devono seguire per il conseguimento delle finalità sociali;
d) Eleggere i componenti del C.D.  dopo averne stabilito il numero complessivo;
e) Eleggere il Direttore dell’Osservatorio Astronomico Sociale;
f) Eleggere i Probiviri;
g) Eleggere il Collegio dei Revisori;
h) Ratificare l’ammissione di nuovi Soci;
i) Votare il rendiconto consuntivo e preventivo della gestione presentato dal C.D. ;
l) Ratificare l’espulsione dei Soci ai sensi dell’Art.18 del presente Statuto;
m) Ratificare le trattative e gli accordi definiti dai propri delegati o incaricati ufficiali;
n) Stabilire l’entità della quota sociale ai sensi dell’Art.11 del presente Statuto;
o) Modificare il presente Statuto o gli eventuali regolamenti interni;
p) Deliberare sulla stipulazione di contratti, sull’assunzione di impegni a qualunque titolo a nome e per conto dell’associazione e sull’impiego dei fondi sociali;             
Tutte le delibere sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti aventi diritto al voto. L’Assemblea è sovrana per quanto riguarda il metodo di votazione. Le decisioni e le deliberazioni prese dall’Assemblea sono vincolanti per tutti gli organi ed i membri del Gruppo.
Il Segretario dell’Assemblea ha l’obbligo di redigere un verbale dei lavori che dovra’ essere sottoscritto da lui stesso e dal Presidente dell’Assemblea. Tale documento sara’ conservato e tenuto a disposizione di tutti i Soci, generalmente, presso la Sede Sociale. La sua ufficializzazione avviene con la pubblicazione sul notiziario sociale. La conservazione di tutti gli atti, registrazioni ed i verbali spetta al Segretario dell’Associazione. E’ ammesso l’uso della registrazione audio degli interventi a  supporto della redazione verbale scritto.

Assemblea Straordinaria
Art.24. L’Assemblea Straordinaria si riunisce per motivi di particolare urgenza su richiesta del Presidente, del C.D. o di almeno un decimo della totalità dei Soci aventi diritto al voto. Il luogo della riunione viene stabilito dal Consiglio Direttivo. All’Assemblea Straordinaria si applicano le norme generali di cui agli artt. 21, 22 e 23.
Il  termine di convocazione di 15 giorni puo’ essere ridotto della metà.

Poteri dell’Assemblea Straordinaria
a) Modifiche all’Atto Costitutivo
b) Modifiche e Integrazioni allo Statuto Sociale
c) Scioglimento dell’associazione
Nei primi due casi le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, mentre nel terzo caso e’ assolutamente necessario il voto favorevole di almeno i ¾  degli associati.
 
Il Consiglio Direttivo
Art. 25. Il C.D. e’ l’organo collegiale che ha il compito di rendere esecutive le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci. E’ delegato di poteri deliberativi e decisionali sui vari problemi, sempre nel rispetto dello spirito e della volontà espressa dall’Assemblea e con la clausola s.r.A.S.; le decisioni non ratificate perdono della loro efficacia.
Viene convocato per iscritto dal Presidente o dai consiglieri in funzione delle necessita’ e l’avviso deve contenere l’indicazione di data, ora e luogo in cui si terra’ la riunione e l’ordine del giorno. Il preavviso e’ lo stesso gia’ citato per le assemblee qualora non sia previsto un calendario o una regola fissa di incontro tra i membri del CD.
Le decisioni devono ottenere il consenso della maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo.

Composizione del Consiglio Direttivo
Il C.D. viene composto, su decisione dell’Assemblea, dal 10% dei Soci aventi diritto al voto con un minimo di 3 Soci.
Tutti gli eletti rimangono in carica 2 anni, salvo diversa decisione dell’Assemblea dei Soci e possono essere riconfermati. Gli eletti dall’Assemblea stabiliranno tra loro la distribuzione dlle cariche immediatamente dopo la nomina oppure entro 7 giorni. In quest’ultimo caso le mansioni amministrative vitali continueranno ad essere svolte dai consiglieri uscenti..
In caso di dimissioni, decadenza o altra motivazione che porti alla mancanza di un consigliere, subentra il primo dei non eletti.
I suoi organi individuali sono il Presidente del Gruppo, il Vice-Presidente,  il Segretario, il Tesoriere ed i singoli Consiglieri. Il Direttore dellOsservatorio Astronomico è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Le cariche sociali non sono remunerative in alcun modo; spettano unicamente rimborsi per spese di gestione, in quanto dovuti su autorizzazione dell’Assemblea dei Soci.
Tutti i Soci che a qualsiasi titolo non fanno più parte dell’Associazione decadono dalla carica o dagli incarichi. La  carica di Consigliere puo’ essere revocata su mozione di sfiducia dell’Assemblea dei Soci a maggioranza.

 Compiti del Consiglio Direttivo
Art. 26. I compiti del C.D. possono così sintetizzarsi:
a) Amministrativi: cura la regolare amministrazione del patrimonio del Gruppo, nonché l’archivio degli atti amministrativi concernenti l’Associazione;  autorizza collegialmente le spese i cui mandati di pagamento vanno firmati   dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere, depositari del patrimonio; il C.D. è collegialmente responsabile della gestione;
b) Organizzativi: coordina le attività dei Soci, promuove gli scambi tra i singoli membri, le associazioni in contatto con il Gruppo e con altri organi  culturali, convoca, tramite il Presidente, l’Assemblea dei Soci, accetta relazioni e comunicazioni per lavori congressuali, rappresenta il Gruppo nella persona del Presidente, il quale ha la firma sociale, (su proposta del Presidente e con deliberazione collegiale resa pubblica si potranno delegare  ad un Consigliere parte dei suoi poteri e l’uso della firma sociale, previa determinazione delle attribuzioni delegate, s.r.A.S.), promuove tra i Soci referendum di qualsiasi genere motivati a qualsiasi titolo, cura le pratiche di iscrizione e smista la corrispondenza;
c) Divulgativi: svolge mansioni documentative su tutte le attività culturali  dei Soci, coordina le manifestazioni culturali dei Soci e, reso tempestivamente edotto dai promotori, ne divulga la notizia con i mezzi a sua disposizione, dà il suo incoraggiamento e la sua collaborazione a tutte le manifestazioni che contribuiscono a  concretizzare i fini divulgativi del Gruppo, informa i Soci, quando ne fosse esso stesso a conoscenza, delle varie attività culturali e divulgative svolte, o in procinto di essere svolte, in Italia o all’estero,  sovrintende le attività svolte da eventuali sezioni di ricerca che si dovessero formare all’interno del Gruppo;
d) Scientifici: svolge attività documentarie su tutte le attività scientifiche dell’Associazione, promuove ed organizza la formazione di gruppi  di studio o di commissioni, si premura di cercare presso sorgenti qualificate  suggerimenti e proposte di lavoro, si occupa dell’invio degli studi compiuti  alle istituzioni più competenti, divulga i suggerimenti e le proposte di  lavoro che gli siano state comunicate dai Soci, segnala e coordina le  attività scientifiche svolte o in procinto di essere svolte da parte di Soci o di Gruppi di Soci;
e) Editoriali: cura la pubblicazione di atti, articoli, relazioni e di quanto ritiene opportuno pubblicare, nel rispetto degli artt.2 e 3 del presente Statuto.
 
Coordinatore Unico
Art. 26/a In caso di esiguità del numero dei Soci o di particolari situazioni e/o necessità, l’Assemblea dei Soci puo’ sostituire tutto il C.D. con la figura del Coordinatore Unico stabilendone le mansioni, le responsabilità, la durata in carica e quant’altro ritenga necessario precisare. In sua mancanza, in via transitoria, le mansioni e le cariche verranno assunte dal socio più anziano il quale, assieme ai probiviri, dovra’ provvedere a convocare l’assemblea dei soci per ristabilire l’ordine come previsto dal presente Statuto.
 
Il Presidente
Art. 27. Il Presidente rappresenta il Gruppo in ogni circostanza (in caso di impedimento darà mandato al Vice-Presidente a rappresentarlo in sua vece), firma tutti gli atti riguardanti il Gruppo, convoca l’Assemblea dei Soci e stabilisce le modalità dei lavori congressuali, convoca le riunioni del C.D. secondo il calendario fissato dal C.D. o a mezzo di comunicazione scritta inviata almeno con 15 giorni di preavviso in via ordinaria, 7 giorni in via straordinaria. Tiene in sede assembleare la relazione morale sull’attività svolta, è responsabile personalmente e collegialmente con i membri del C.D. di ogni manifestazione dell’associazione.
La carica di Presidente puo’ essere revocata su mozione di sfiducia  presentata a maggioranza dal C.D. (s.r.A.S.) o dall’Assemblea dei Soci, sempre a maggioranza.
 
Il Segretario
Art. 28. Il Segretario tiene la contabilità del Gruppo, ha normalmente, salvo diversa scelta dell’Assemblea, funzione di Tesoriere, tiene aggiornati i registri degli iscritti all’associazione, pubblica sul notiziario sociale l’esito delle delibere assembleari e invia ai  Soci, in  regola con il pagamento della quota sociale, le circolari ed ogni comunicazione riguardante il Gruppo.
In caso di indisponibilità ad una delle riunioni, il Presidente nomina un sostituto temporaneo tra i membri del Consiglio Direttivo.
La carica di Segretario puo’ essere revocata su mozione di sfiducia presentata a maggioranza dal C.D. (s.r.A.S.) o dall’Assemblea dei Soci a maggioranza. In caso di  necessità, il Presidente puo’ provvedere a demandare parte dei  compiti qui definiti ad uno dei Consiglieri (s.r.A.S.). 

I Probiviri
Art. 29 I Probiviri sono 3 ed hanno il compito di tutelare e garantire la corretta applicazione dello Statuto e vigilare sulla correttezza del comportamento dei Soci e quindi anche degli organi sociali. Ha altresì il compito di dirimere le controversie che potessero sorgere dai rapporti sociali fra i Soci oppure fra i Soci e gli Organi Sociali. Possono essere eletti Probiviri i Soci in regola con l’iscrizione da almeno 5 anni effettivi. La durata della carica e’ di 3 anni con possibilita’ di riconferma.  L’elezione avviene durante l’assemblea dei soci. L’intervento dei Probiviri puo’ essere richiesto o lasciato alla libera iniziativa degli eletti. In caso di valutazioni discordanti prevarra’ la maggioranza che si formera’ all’interno del collegio dei Probiviri.
Il parere espresso ufficialmente in assemblea e’ vincolante e non puo’ essere eluso in caso di deliberazioni inerenti a fatti che hanno richiesto l’intervento del collegio.  Resta inalienabile, successivamente all’intervento dei Probiviri, il diritto del socio di ricorrere per vie legali, come previsto dal Codice Civile e Penale. 

Il Comitato di Gestione dell’Osservatorio Astronomico
Il Direttore Dell’Osservatorio
Art. 30/a Al fine di adempiere in modo responsabile alla corretta gestione delle strutture associative dedicate attività osservative, di ricerca e divulgazione, in particolare dell’Osservatorio Astronomico Sociale, l’assemblea nomina il Direttore dell’Osservatorio.

Membri del Comitato di Gestione
Art. 30/b A sua volta, l’eletto, provvederà a nominare, secondo propria coscienza e in funzione delle capacità dei candidati, i responsabili della manutenzione dell’Edificio e quelli degli impianti e dei sistemi informatici e di sicurezza. Le cariche eventualmente gia’ ricoperte nell’ambito del Gruppo non sono incompatibili con la nomina all’interno del Comitato di Gestione dell’Osservatorio Astronomico. La carica di Direttore dell’Osservatorio ha durata quinquennale, e’ rinnovabile e non è incompatibile con altre cariche o mansioni nell’ambito del Consiglio Direttivo dell’associazione.

Compiti e Funzioni
Art. 30/c Compiti, funzioni e modalità generali di gestione dell’Osservatorio sono definiti nel Regolamento Interno dell’Osservatorio Astronomico approvato dall’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori
Art.30/d L’Assemblea Ordinaria dei Soci ha facoltà, se lo ritiene opportuno, di nominare due Sindaci Effettivi scelti fra i soci in regola con il pagamento della quota sociale, con incarico quinquennale. Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione e la corrispondenza del Bilancio alle rilevazioni contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio Consuntivo.

Regolamenti interni
Art. 30/e Eventuali regolamenti interni, conformi a quanto definito negli artt.2 e 3 del presente Statuto, vengono definiti dal C.D. e devono essere ratificati dall’Assemblea dei Soci prima di essere operativi. Tali regolamenti interni, una volta ratificati dall’Assemblea dei Soci, costituiscono parte integrante del presente Statuto essendo approfondimenti specifici orientati alla facilitazione del conseguimento degli scopi sociali. Eventuali disposizioni che dovessero rivelarsi in contrasto con il presente Statuto decadranno immediatamente di validità e dovranno essere adeguate o abolite.

Revisione dello Statuto
Art. 31 Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal  C.D. o dall’Assemblea dei Soci a maggioranza degli aventi diritto al voto.
Art. 32 Per deliberare in merito a modifiche dello Statuto occorre la presenza di  almeno il 60% dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno il 75% dei Soci presenti.
Per deliberare in merito allo scioglimento o alla fusione con un’altra associazione, ente o gruppo, occorre la presenza di almeno il 60% dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno il 90% dei Soci presenti.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 33 In caso di scioglimento dell’Associazione, deciso come stabilito  dall’Art. 31 del presente Statuto, l’Assemblea provvederà alla nomina di un  liquidatore, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione. Le eventuali attivita’ che dovessero crearsi verranno devolute nelle forme stabilite dall’assemblea indirizzandole ad identico o analogo settore.
Art. 34 In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio  dovra’ essere devoluto o affidato ad enti o istituti  che si assumano l’impegno di custodirlo o mantenerlo oppure  ad enti ed istituti posti sotto il controllo del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica o del Ministero della Pubblica Istruzione a condizione che garantiscano la possibilità di utilizzazione del materiale a tutti coloro che decideranno di  continuare le proprie ricerche individualmente.

Responsabilità dell’Associazione
Art. 35 Il Gruppo Astrofili Antares declina ogni responsabilità derivante da infortuni di qualsiasi natura che avessero a verificarsi durante lo svolgimento delle attività sociali. Declina inoltre ogni responsabilità da impegni o  contrattazioni presi dai propri Soci senza autorizzazione o ratifica dell’Assemblea dei Soci o per ragioni personali.

Rinvio
Art. 36 Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme di legge vigenti in materia di Associazionismo.